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Guar­dia

Che cos’è il regis­tro di guardia?

Che cos'è il registro di guardia?

Nel 2019 è sta­to intro­dot­to il regis­tro del­le guar­die di Sta­to e nazio­na­le, obbli­ga­to­rio per il set­to­re del­la sicu­rez­za pri­vata. In ques­to arti­co­lo sco­pri­re­te qual è lo sco­po del regis­tro del­le guar­die, chi lo inse­ris­ce, che cos’è l’ID del­le guar­die e mol­to alt­ro che dov­res­te sape­re come dipen­den­ti del­la sicu­rez­za, ma soprat­tut­to come pro­fes­sio­nis­ti del settore.
Per inciso, il regis­tro del­le guar­die è dis­po­ni­bi­le su Inter­net all’in­di­riz­zo www.bewacherregister.de

Infor­ma­zio­ni di base sul regis­tro di guar­dia (BWR)

Il Regis­tro del­le guar­die tede­sche è un regis­tro cen­tra­le e digi­ta­le che con­tiene infor­ma­zio­ni sul per­so­na­le di guar­dia (per­so­na­le di sicu­rez­za), non­ché sul­l’­ope­ra­to­re di vigi­lan­za (app­alt­a­to­re di sicu­rez­za) e sul­l’im­pre­sa com­mer­cia­le (socie­tà di sicu­rez­za). Dal lug­lio 2020, il Minis­te­ro fede­ra­le degli Inter­ni e degli Affa­ri inter­ni (BMI) è responsa­bi­le del­la leg­ge sul­le guar­die di sicu­rez­za e quin­di anche del regis­tro del­le guar­die di sicu­rez­za. Dal­l’ot­tobre 2022, l’au­to­ri­tà fede­ra­le responsa­bi­le del­la ges­tio­ne ope­ra­ti­va del regis­tro è il BMI. Uffi­cio fede­ra­le di sta­tis­ti­ca (Desta­tis):

Dal­l’in­tro­du­zi­o­ne del Regis­tro del­le guar­die (BWR), tut­ti gli ope­ra­to­ri del set­to­re sono obbli­ga­ti a regis­tra­re le loro azi­en­de e il loro per­so­na­le di sicu­rez­za nel BWR. In futu­ro, solo le auto­ri­tà responsa­bi­li del­l’ap­pli­ca­zio­ne del­le leg­gi sul­la vigi­lan­za pot­ran­no apport­are modi­fi­che alle voci del­le per­so­ne fisi­che. A tal fine, gli ope­ra­to­ri com­mer­cia­li for­nis­co­no nel BWR infor­ma­zio­ni sul­la qua­li­fi­ca, l’af­fi­da­bili­tà, l’i­den­ti­tà e l’ac­ces­si­bi­li­tà del per­so­na­le di sicurezza.

Cir­ca 1.300 uffi­ci comu­na­li per l’or­di­ne pubbli­co e alt­re auto­ri­tà com­pe­ten­ti dei Län­der con­troll­ano le infor­ma­zio­ni for­ni­te, appro­va­no o res­pin­go­no le impre­se com­mer­cia­li e il per­so­na­le di sicu­rez­za. A tal fine, uti­liz­za­no il BWR per acce­de­re alle infor­ma­zio­ni del­l’As­so­cia­zio­ne del­le Came­re del­l’­In­dus­tria e del Com­mer­cio tede­sche (DIHK) sul­le qua­li­fi­che e del­l’Uf­fi­cio fede­ra­le per la pro­te­zio­ne del­la Cos­ti­tu­zi­o­ne (BfV) sull’affidabilità.

Se qual­cu­no vuo­le lavora­re nel set­to­re del­la vigi­lan­za, deve super­a­re un con­trol­lo dei pre­ce­den­ti. I risul­ta­ti di ques­to con­trol­lo ven­go­no regis­tra­ti nel regis­tro dei guar­dia­ni. Il regis­tro con­tiene anche infor­ma­zio­ni sul­le qua­li­fi­che pro­fes­sio­na­li e sul­l’i­den­ti­tà del­la per­so­na iscritta.

I dato­ri di lavoro del set­to­re del­la sicu­rez­za sono tenuti a effet­tua­re una ricer­ca nel regis­tro del­le guar­die pri­ma di assu­me­re un dipen­den­te del­la sicu­rez­za (guar­dia). Ques­to per garan­ti­re che solo per­so­ne ido­nee e affi­da­bili sia­no impie­ga­te nel set­to­re del­la sicurezza.

Il regis­tro del­le guar­die ha quin­di lo sco­po di con­tri­bui­re a miglio­ra­re la sicu­rez­za e la qua­li­tà del­l’­in­dus­tria del­la sicu­rez­za e di raf­forz­a­re la fidu­cia del pubbli­co nel­l’­in­dus­tria del­la sicu­rez­za privata.

Qual è il nume­ro di iden­ti­fi­ca­zio­ne del regis­tro di guardia?

Il nume­ro di iden­ti­fi­ca­zio­ne del regis­tro di guar­dia (in bre­ve: ID di guar­dia) è un nume­ro di nume­ro uni­co di iden­ti­fi­ca­zio­neche con­sen­te una chia­ra iden­ti­fi­ca­zio­ne e attri­bu­zi­o­ne. L’ID del­la guar­dia vie­ne asseg­na­to quan­do la guar­dia vie­ne iscrit­ta per la pri­ma vol­ta nel regis­tro. L’ID di una guar­dia giura­ta è vali­do anche se il dato­re di lavoro cam­bia, cioè rima­ne semp­re lo stes­so per una per­so­na — almeno se è impie­ga­ta in modo con­ti­nua­tivo nel set­to­re del­la sicu­rez­za sen­za inter­ru­zi­o­ni pro­lunga­te. Anche le guar­die giura­te, ovvero gli app­alt­a­to­ri del­la sicu­rez­za, rice­vo­no un nume­ro iden­ti­fi­ca­tivo di 7 cifre.

Come pos­so otte­ne­re un ID di guar­dia come dipendente?

Se sie­te nuo­vi nel set­to­re del­la sicu­rez­za pri­vata, rice­verete il vos­tro iden­ti­fi­ca­tivo di guar­dia quan­do ent­re­re­te per la pri­ma vol­ta nel regis­tro del­le guar­die. La regis­tra­zio­ne ini­zia­le vie­ne effet­tua­ta dal vos­tro (poten­zia­le) dato­re di lavoro. Se cam­bia­te socie­tà di sicu­rez­za, dov­re­te richie­de­re il vos­tro tes­se­ri­no di guar­dia dirett­amen­te al vos­tro pre­ce­den­te dato­re di lavoro. Il van­tag­gio è che si può esse­re rila­scia­ti imme­dia­ta­men­te per­ché il regis­tro può esse­re con­troll­a­to più rapi­da­men­te con il nuo­vo dato­re di lavoro. L’ID del­la guar­dia si tro­va anche sul­la car­ta di servizio.

Devo paga­re il tes­se­ri­no di guar­dia se voglio lavora­re nel set­to­re del­la sicu­rez­za privata?

No. In linea di prin­ci­pio, il dato­re di lavoro deve sos­tene­re ques­ti cos­ti, che deri­va­no dal­la (pri­ma) regis­tra­zio­ne del­la guar­dia nel regis­tro del­le guar­die. Alcu­ni dato­ri di lavoro han­no l’i­dea di adde­bi­t­are ques­ti cos­ti al nuo­vo dipen­den­te o di detrar­li dal pri­mo sti­pen­dio. Ques­to com­por­ta­men­to non è mol­to gra­ve. La situa­zio­ne è diver­sa, ovvia­men­te, se i poten­zia­li dipen­den­ti for­nis­co­no deli­be­ra­ta­men­te infor­ma­zio­ni fal­se (ad esem­pio su cond­an­ne pre­ce­den­ti): fair play per ent­ram­be le parti!

Pos­so svol­ge­re tut­te le atti­vi­tà nel set­to­re del­la vigi­lan­za pri­vata con un tes­se­ri­no da guardia?

No. Per alcu­ne atti­vi­tà è neces­sa­rio il Esa­me del­la peri­zia ai sen­si del § 34a GewO o qua­li­fi­che aggiun­ti­ve, come la cono­scen­za del­le armi. Inolt­re, può acca­de­re che l’au­to­ri­tà com­pe­ten­te pon­ga deter­mi­na­te con­di­zio­ni all’im­pie­go o lo vie­ti del tut­to, ad esem­pio a cau­sa di cond­an­ne precedenti.

Pos­so lavora­re in un’a­zi­en­da di sicu­rez­za sen­za un tes­se­ri­no da guardia?

In linea di prin­ci­pio no, ma dipen­de dal­l’at­ti­vi­tà spe­ci­fi­ca: Se si sor­ve­glia­no pro­fes­sio­nal­men­te vite o pro­prie­tà altrui, è neces­sa­ria l’is­cri­zio­ne al regis­tro del­le guar­die. Sen­za un docu­men­to di iden­ti­tà e un’­au­to­riz­za­zio­ne, non si può lavora­re per un’a­zi­en­da di sicu­rez­za come guar­dia giura­ta. Tut­ta­via, ci sono atti­vi­tà che non rien­tra­no nella sor­ve­gli­anza, come le atti­vi­tà di puro ste­war­ding o la con­va­li­da dei bigli­et­ti. In ques­to caso, non si lavo­ra come guar­dia giura­ta com­mer­cia­le e non è neces­sa­rio un tes­se­ri­no di guardia.

Come dato­re di lavoro, a cosa devo presta­re par­ti­co­la­re atten­zio­ne nel regis­tro del­le guardie?

In pri­mo luo­go, è importan­te che tut­te le guar­die impie­ga­te sia­no sta­te segna­la­te e che la Rila­scio pri­ma di lavora­re nel ser­vi­zio di sicu­rez­za anche solo per il pri­mo minu­to. Inolt­re, la con­cre­ta Cam­po di appli­ca­zio­ne esse­re spe­ci­fi­ca­ti e anche rego­lar­men­te aggior­na­ti, ad esem­pio se una guar­dia giura­ta assu­me com­pi­ti più impeg­na­ti­vi (ad esem­pio come detec­ti­ve di un nego­zio o alcu­ni com­pi­ti di ges­tio­ne) inve­ce di sem­pli­ci com­pi­ti di guar­dia (ad esem­pio nella pro­te­zio­ne del­la pro­prie­tà), soprat­tut­to se per ques­to il Esa­me del­la peri­zia ai sen­si del § 34a Gewo richies­to è.
A Licen­zia­men­to di un dipen­den­te ad esem­pio, deve esse­re noti­fi­ca­to all’­au­to­ri­tà com­pe­ten­te tra­mi­te il regis­tro del­le guar­die ent­ro 7 set­ti­ma­ne dal­la ces­sa­zio­ne del rap­por­to di lavoro, in modo che il dipen­den­te pos­sa esse­re cancellato.
Inolt­re Modi­fi­che ai dati ana­gra­fi­ci come ad esem­pio i cam­bi di indi­riz­zo di dipen­den­ti, imp­ren­di­to­ri e azi­en­de, nuo­ve dis­po­ni­bi­li­tà tele­fo­ni­che, ecc. devo­no ovvia­men­te esse­re segnala­ti per man­te­nere aggior­na­te ques­te informazioni.

Si noti inolt­re che — a secon­da del­l’­au­to­ri­tà loca­le — la regis­tra­zio­ne di nuo­vo per­so­na­le di sicu­rez­za può tal­vol­ta com­port­are tem­pi di attesa con­side­re­vo­li duran­te l’e­sa­me del­la regis­tra­zio­ne fino al rila­scio fina­le. Inolt­re, ogni nuo­va instal­la­zio­ne per le guar­die è una Tas­sa da paga­re. Attu­al­men­te si trat­ta di un impor­to mini­mo di 50 euro, ma in alcu­ne regio­ni può esse­re anche mol­to più alto.
Se una guar­dia è già regis­tra­ta, cioè è dis­po­ni­bi­le un docu­men­to d’i­den­ti­tà, è suf­fi­ci­en­te ricol­leg­ar­la — non ci sono spe­se per l’imprenditore.

Tra l’al­t­ro, attu­al­men­te le voci ven­go­no can­cel­la­te auto­ma­ti­ca­men­te dopo 12 mesi dal­la can­cel­la­zio­ne del­le guar­die giura­te. Ciò signi­fi­ca che se un richie­den­te si regis­tra con un tes­se­ri­no da guar­dia giura­ta e non lavo­ra nel set­to­re da più di un anno, è mol­to pro­ba­bi­le che il con­trol­lo deb­ba esse­re com­ple­ta­men­te rifatto.

Cosa c’è nel regis­tro del­le guardie?

I dati che posso­no esse­re regis­tra­ti nel regis­tro e trat­ta­ti dal­l’­au­to­ri­tà del regis­tro sono indi­ca­ti in § Sezio­ne 11b com­ma 2 del­la leg­ge sul com­mer­cio e l’in­dus­tria (GewO) set.

  • A Com­mer­ci­an­ti è regis­tra­to: Cogno­me, cogno­me alla nas­ci­ta, nome; ses­so; data di nas­ci­ta, luo­go di nas­ci­ta, Pae­se; nazio­na­li­tà; nume­ro di tele­fo­no, indi­riz­zo e‑mail; indi­riz­zo di regis­tra­zio­ne com­pos­to da via, nume­ro civico, codi­ce posta­le, cit­tà, adden­dum, Pae­se, Sta­to e chia­ve regio­na­le; luoghi di resi­den­za negli ulti­mi cin­que anni com­pos­ti da via, nume­ro civico, codi­ce posta­le, Pae­se e Sta­to; tipo di docu­men­to d’i­den­ti­tà con auto­ri­tà di rila­scio, Sta­to di rila­scio, data di rila­scio, nume­ro del docu­men­to d’i­den­ti­tà, data di sca­den­za, nome leg­gi­bi­le a mac­chi­na se dis­po­ni­bi­le e con­ten­uto del­la zona leg­gi­bi­le a mac­chi­na; se appli­ca­bi­le. Altri dati per le per­so­ne giuri­di­che (ad es. for­ma giuri­di­ca, nume­ro di regis­tra­zio­ne e tri­bu­na­le di regis­tra­zio­ne, indi­riz­zo com­mer­cia­le, dati di contatto).
  • A Impre­sa com­mer­cia­le (socie­tà di sicu­rez­za), ven­go­no memo­riz­za­te infor­ma­zio­ni come la ragio­ne socia­le, la for­ma giuri­di­ca, il tipo di regis­tro e ulte­rio­ri dati sul­l’is­cri­zio­ne al regis­tro, non­ché l’in­di­riz­zo com­mer­cia­le del­la filia­le prin­ci­pa­le e, se del caso, quello di altri loca­li com­mer­cia­li e, inolt­re, ulte­rio­ri dati sul­l’­ac­ces­si­bi­li­tà come il nume­ro di tele­fo­no e l’in­di­riz­zo e‑mail.
  • Al Guar­die di sicu­rez­za (guardie/personale di sicu­rez­za), ven­go­no memo­riz­za­ti i seguen­ti dati per­so­na­li: cogno­me, cogno­me alla nas­ci­ta, nome; ses­so; data di nas­ci­ta, luo­go di nas­ci­ta, pae­se di nas­ci­ta; nazio­na­li­tà; indi­riz­zo di regis­tra­zio­ne com­pos­to da via, nume­ro civico, codi­ce posta­le, cit­tà, adden­dum, pae­se, sta­to e chia­ve regio­na­le; luoghi di resi­den­za negli ulti­mi cin­que anni com­pos­ti da via, nume­ro civico, codi­ce posta­le, pae­se e sta­to; tipo di docu­men­to di iden­ti­fi­ca­zio­ne con auto­ri­tà di rila­scio, sta­to di rila­scio, data di rila­scio, nume­ro del docu­men­to di iden­ti­fi­ca­zio­ne, data di sca­den­za, nome leg­gi­bi­le a mac­chi­na se dis­po­ni­bi­le e con­ten­uto del­la zona leg­gi­bi­le a macchina.

Inolt­re, tra le alt­re cose, vie­ne memo­riz­za­to quan­to segue:

  • Data di con­ces­sio­ne dell’autorizzazione
  • Ambi­to di appli­ca­zio­ne dell’autorizzazione
  • Sca­den­za del­l’­au­to­riz­za­zio­ne, se applicabile
  • Indi­ca­zio­ne del­l’at­ti­vi­tà del­la guardia
  • Divie­to di assun­zio­ne, se applicabile
  • Dati del­la veri­fi­ca di affi­da­bili­tà (data, tipo e risult­a­to del­la veri­fi­ca, ecc.)
  • Indi­ca­zio­ne dei dati di con­tat­to del­l’­au­to­ri­tà com­pe­ten­te per il rila­scio del­le licenze
  • Sta­to del­la pro­ce­du­ra di autorizzazione
  • Dati del­l’in­ter­fac­cia del regis­tro del­le guar­die con l’Uf­fi­cio fede­ra­le per la pro­te­zio­ne del­la costituzione
  • Dati sui cer­ti­fi­ca­ti di com­pe­tenza e for­ma­zio­ne del­le came­re di com­mer­cio e del­l’­in­dus­tria del­le guar­die e degli artigiani.
  • Dati di con­tat­to del­l’­au­to­ri­tà loca­le competente

Qua­li sono i van­tag­gi e gli svan­tag­gi del regis­tro di guardia?

Natur­al­men­te, la manu­ten­zio­ne del regis­tro del­le guar­die richie­de mol­to tem­po. Tut­ta­via, essen­do un regis­tro elett­ro­ni­co, off­re anche van­tag­gi che risie­do­no nella digi­ta­liz­za­zio­ne e nel­l’ar­mo­niz­za­zio­ne dei pro­ces­si pre­ce­den­te­men­te ana­lo­gi­ci (cart­acei).

Ques­ti sono van­tag­gi signi­fi­ca­ti­vi del regis­tro di guardia:

  1. Con­trol­lo del­le qua­li­fi­cheIl regis­tro del­le guar­die con­sen­te un con­trol­lo sis­te­ma­ti­co del­le qua­li­fi­che del­le guar­die di sicu­rez­za, che per esse­re regis­tra­te devo­no dimostra­re di pos­se­de­re almeno una qua­li­fi­ca ai sen­si del § 34a GewO.
  2. Sicu­rez­za del cli­enteL’is­cri­zio­ne all’al­bo del­le guar­die giura­te off­re ai cli­enti un livel­lo di sicu­rez­za supe­rio­re, in quan­to san­no che le guar­die giura­te impie­ga­te sono con­troll­a­te e qualificate.
  3. Pro­te­zio­ne del pubbli­coIl regis­tro del­le guar­die con­tri­buis­ce ad aumen­ta­re la sicu­rez­za del pubbli­co escluden­do dal­lo svol­gi­men­to del­le atti­vi­tà di sicu­rez­za le per­so­ne pri­ve del­le com­pe­ten­ze e del­l’af­fi­da­bili­tà per­so­na­le richieste.
  4. Tras­pa­ren­zaIl regis­tro del­le guar­die crea tras­pa­ren­za sul­le qua­li­fi­che e sul­l’af­fi­da­bili­tà del­le guar­die giura­te, garan­ten­do così una mag­gio­re fidu­cia nel settore.
  5. Ridur­re al mini­mo gli abu­si: L’is­cri­zio­ne al regis­tro del­le guar­die ridu­ce l’u­so impro­prio dei ser­vi­zi di sicu­rez­za da par­te di per­so­ne non qua­li­fi­ca­te o inaf­fi­da­bili (ad esem­pio, per­so­ne con pre­ce­den­ti pena­li rilevanti).
  6. Base giuri­di­ca e for­za vin­co­lan­teIl regis­tro del­le guar­die ripren­de le nor­me lega­li che stan­dar­diz­za­no e rego­la­no la for­ma­zio­ne e la qua­li­fi­ca del­le guar­die di sicurezza.
  7. Con­trol­li effi­ci­en­tiIl regis­tro del­le guar­die con­sen­te alle auto­ri­tà com­pe­ten­ti di con­troll­a­re in modo effi­ci­en­te se le socie­tà di sicu­rez­za e i dipen­den­ti ris­pet­ta­no i requi­si­ti di legge.
  8. Svi­lup­po pro­fes­sio­na­leL’is­cri­zio­ne al regis­tro del­le guar­die pro­muo­ve tal­vol­ta lo svi­lup­po pro­fes­sio­na­le del­le guar­die giura­te, in quan­to crea incen­ti­vi per l’is­tru­zi­o­ne e la for­ma­zio­ne continua.
  9. Cre­di­bi­li­tà del set­to­reIl Regis­tro del­le guar­die con­tri­buis­ce alla cre­di­bi­li­tà del set­to­re del­la sicu­rez­za, sot­to­li­ne­an­do la pro­fes­sio­na­li­tà e la serie­tà del­le azi­en­de e dei dipen­den­ti iscritti.
  10. Scam­bio effi­ci­en­te Da infor­ma­zio­niIl regis­tro del­le guar­die con­sen­te alle auto­ri­tà nazio­na­li di scam­bia­re rapi­da­men­te infor­ma­zio­ni rile­van­ti sul­le for­ze di sicu­rez­za, miglio­ran­do la coope­ra­zio­ne e la collaborazione.

Ques­ti sono i prin­ci­pa­li svan­tag­gi del regis­tro di guardia:

  1. One­re ammi­nis­tra­tivoL’isti­tu­zi­o­ne e la tenu­ta del regis­tro dei guar­dia­ni richie­de una cer­ta quan­ti­tà di buro­cra­zia e di lavoro ammi­nis­tra­tivo, sia per le auto­ri­tà che per le azi­en­de che desi­de­r­ano regis­trar­si e il loro personale.
  2. Cos­tiL’is­cri­zio­ne al regis­tro del­le guar­die com­por­ta dei cos­ti. Ci sono, ovvia­men­te, cos­ti ini­zia­li per colo­ro che devo­no sot­to­por­si a istru­zi­o­ne, esa­me di esper­ti o for­ma­zio­ne spe­cia­le, seb­be­ne ciò fos­se neces­sa­rio anche sen­za BWR.
  3. Limi­ta­zio­ne del­l’­ac­ces­so al mer­ca­toI requi­si­ti di qua­li­fi­ca­zio­ne e regis­tra­zio­ne posso­no ren­de­re dif­fi­ci­le l’in­gresso nel mer­ca­to per i poten­zia­li nuo­vi ope­ra­to­ri del set­to­re del­la sicurezza.
  4. Ritar­diL’e­la­bo­ra­zio­ne del­le doman­de di regis­tra­zio­ne e l’e­mis­sio­ne dei docu­men­ti di iden­ti­tà del­le guar­die posso­no richie­de­re tem­po, con con­se­guen­ti ritar­di nel­l’as­sun­zio­ne del­le guar­die giurate.
  5. Pro­te­zio­ne dei dati per­so­na­liIl regis­tro del­le guar­die con­tiene infor­ma­zio­ni sen­si­bi­li sul­le guar­die di sicu­rez­za, per­tan­to è importan­te pro­t­eg­ge­re i dati da un uso impro­prio o da un acces­so non autorizzato.
  6. Sfor­zo di moni­tor­ag­gio: Per garan­ti­re l’ef­fi­ca­cia del regis­tro del­le guar­die, le auto­ri­tà com­pe­ten­ti devo­no effet­tua­re con­trol­li rego­la­ri e misu­re di moni­tor­ag­gio, il che com­por­ta un lavoro supplementare.
  7. Ecce­zio­ni e scapp­a­toieIn alcu­ni casi, le for­ze di sicu­rez­za o le azi­en­de potreb­be­ro cer­ca­re di aggira­re l’obbli­go di regis­tra­zio­ne o di sfrut­ta­re le scapp­a­toie, com­pro­met­ten­do l’ef­fi­ca­cia del registro.

Regis­tro del­le guar­die: visio­ne e realtà

In meri­to all’in­tro­du­zi­o­ne del regis­tro del­le guar­die a par­ti­re dal 1° gen­naio 2019, l’av­vo­ca­to Jörg Zitz­mann ha ana­liz­za­to nella Pod­cast per la pro­te­zio­ne e la sicu­rez­za il con­tes­to. Appro­fon­dis­ce i retro­s­ce­na del­l’in­tro­du­zi­o­ne del regis­tro, spie­ga cosa signi­fi­ca il regis­tro del­le guar­die per i com­mer­ci­an­ti e il per­so­na­le di sicu­rez­za, chi è il responsa­bi­le, qua­li dati ven­go­no rac­col­ti e quan­to sono ele­va­ti i cos­ti per l’e­sa­me e l’is­cri­zio­ne al registro:

(Fon­te: Pod­cast per la pro­te­zio­ne e la sicu­rez­za / Jörg Zitzmann)

Sin­te­si

Nel comp­les­so, si può affer­ma­re che il regis­tro del­le guar­die pre­sen­ta più van­tag­gi che svan­tag­gi. For­nis­ce tras­pa­ren­za, può aumen­ta­re la sicu­rez­za e la fidu­cia nel set­to­re del­la sicu­rez­za pri­vata. Se l’ID del­la guar­dia è già sta­to asseg­na­to, sia i dipen­den­ti in cer­ca di un nuo­vo lavoro che le socie­tà di sicu­rez­za bene­fi­ci­a­no di un’e­la­bo­ra­zio­ne elett­ro­ni­ca acce­le­ra­ta. Tut­ta­via, ci sono anche degli svan­tag­gi, come la crea­zio­ne e la veri­fi­ca ini­zia­le dei dipen­den­ti, che richie­de mol­to tem­po, insie­me a cos­ti non tras­cu­ra­bi­li, che non sono uni­for­mi a livel­lo nazio­na­le, e la con­ti­nua manu­ten­zio­ne dei dati. Sono pos­si­bi­li anche del­le scapp­a­toie, soprat­tut­to se i con­trol­li effet­ti­vi in loco del per­so­na­le di sicu­rez­za impie­ga­to sono rari.

Chi non ha biso­g­no di super­a­re un esame?

Chi non ha bisogno di superare un esame?

Solo il per­so­na­le di sicu­rez­za ha biso­g­no di un cer­ti­fi­ca­to di com­pe­tenza, che è atti­vi­tà di sor­ve­gli­anza spe­cia­le ai sen­si del § 34a GewO o vogli­o­no avvi­a­re una pro­pria atti­vi­tà di sicu­rez­za. Le atti­vi­tà che posso­no esse­re svol­te solo con la licen­za 34a com­pren­do­no, in par­ti­co­la­re, la sor­ve­gli­anza di aree pubbli­che, di aree di ingresso o varie atti­vi­tà di sicu­rez­za in posi­zio­ne diri­gen­zia­le: Di più qui.
Tut­ta­via, anche se si vuo­le svol­ge­re un’at­ti­vi­tà per la qua­le è effet­ti­va­men­te obbli­ga­to­rio il super­a­men­to di un esa­me per il rila­scio di un cer­ti­fi­ca­to di idon­ei­tà, esis­to­no alcu­ne ecce­zio­ni. Non tut­te le per­so­ne han­no biso­g­no del cer­ti­fi­ca­to di idon­ei­tà, anche se svol­go­no atti­vi­tà di vigi­lan­za rego­la­men­ta­ta o se sono lavora­to­ri auto­no­mi con una pro­pria socie­tà di sicurezza.

Chi è esone­ra­to dal­l’e­sa­me 34a…

Fon­da­men­tal­men­te si appli­ca: Chi ha com­pl­eta­to una for­ma­zio­ne o un per­fe­zio­na­men­to con una qua­li­fi­ca rico­no­sci­u­ta (IHK) nel set­to­re del­la sicu­rez­za non ha biso­g­no di un ulte­rio­re cer­ti­fi­ca­to di competenza!

Ma atten­zio­ne! Ci sono alt­re insi­die. Ecco i det­tag­li sul­l’e­sen­zio­ne dal­l’e­sa­me di cono­scen­za specialistica:

Una per­so­na è esen­te dal­l’e­sa­me di peri­zia se…

… ha super­a­to con suc­ces­so il rela­tivo esa­me fina­le. La pro­va di ciò può esse­re for­ni­ta pre­sen­tan­do il ris­pet­tivo cer­ti­fi­ca­to d’esame.

Ho com­pl­eta­to con suc­ces­so i cosid­det­ti “cor­si di sicu­rez­za degli impian­ti”. È la stes­sa cosa del­l’e­sa­me per la cono­scen­za esperta?

No! I cor­si di sicu­rez­za di fabbri­ca (cor­so di sicu­rez­za di fabbri­ca 1–2 o 1–4) sono — sen­za il super­a­men­to del­l’e­sa­me per diven­ta­re spe­cia­lis­ta di sicu­rez­za di fabbri­ca non equi­va­len­te! È neces­sa­rio l’e­sa­me di un esper­to. Inolt­re, l’e­sa­me di spe­cia­lis­ta in pro­te­zio­ne dei lavo­ri del­l’IHK non vie­ne più offerto. 

Ero nel­le for­ze arma­te. Devo comun­que sos­tene­re l’esame?

In pra­ti­ca già. In ques­to caso si con­si­glia caut­ela: In qua­li­tà di mili­ta­ri di base, di mili­ta­ri tem­pora­nei o di mili­ta­ri pro­fes­sio­nis­ti, dove­te sot­to­por­vi all’e­sa­me di peri­zia — indi­pen­den­te­men­te dal fat­to che abbia­te o meno l’obbli­go di presta­re ser­vi­zio mili­t­are — se vole­te lavora­re anche nel set­to­re del­la sicu­rez­za pri­vata e svol­ge­re le rela­ti­ve man­sio­ni di guar­dia. L’u­ni­ca ecce­zio­ne è rappre­sen­ta­ta dal­la poli­zia mili­t­are, ovvero la poli­zia mili­t­are del­le for­ze arma­te tede­sche. Gli uffi­ci­a­li di poli­zia mili­t­are sono esen­ti dal­l’e­sa­me di peri­zia, in quan­to gli uffi­ci­a­li di poli­zia mili­t­are han­no acqui­si­to gran par­te del­le cono­scen­ze richies­te dal­l’e­sa­me di peri­zia duran­te i loro cor­si di for­ma­zio­ne. Gli uffi­ci­a­li e i ser­gen­ti del­la poli­zia mili­t­are, ad esem­pio, non han­no biso­g­no di sos­tene­re un esa­me pres­so la Came­ra di Com­mer­cio e del­l’­In­dus­tria (IHK); la pro­va è for­ni­ta dal­l’ad­destra­men­to o dal libret­to di ser­vi­zio del­la Bun­des­wehr. Tut­ti gli altri sol­da­ti devo­no acqui­si­re il cer­ti­fi­ca­to 34a.

Ho biso­g­no di un cer­ti­fi­ca­to di com­pe­tenza come agen­te di polizia?

Esis­to­no ecce­zio­ni sia per gli agen­ti di poli­zia a livel­lo sta­ta­le (poli­zia del Land) che a livel­lo fede­ra­le (Bun­des­po­li­zei). Lo stes­so vale, tra l’al­t­ro, per i dipen­den­ti del ser­vi­zio corre­zio­na­le e per il set­to­re del por­to d’ar­mi del ser­vi­zio dog­a­na­le. È importan­te nota­re che si è esone­ra­ti dal­l’obbli­go di sos­tene­re l’e­sa­me solo se si lavo­ra nel­le for­ze del­l’or­di­ne e si è super­a­to l’e­sa­me di car­ri­e­ra cor­rispon­den­te, almeno per il ser­vi­zio inter­me­dio. Gli agen­ti di poli­zia che lavor­ano come fun­zio­na­ri nel ser­vi­zio di poli­zia non han­no biso­g­no di un cer­ti­fi­ca­to di com­pe­tenza.. Mol­ti agen­ti di poli­zia gua­d­a­g­na­no sol­di extra pri­va­t­amen­te, ad esem­pio come por­tie­ri. Soprat­tut­to negli agglo­me­ra­ti urba­ni dove la vita è cos­to­sa, come Mona­co, Stoc­car­da, Fran­co­for­te, Ambur­go, Ber­li­no o Düs­sel­dorf, un lavoro part-time in una socie­tà di sicu­rez­za è un buon modo per gua­d­ag­na­re den­a­ro extra. Sug­ge­ri­men­to per il lavoro secon­da­rio: assi­cu­ra­te­vi di infor­ma­re il vos­tro dato­re di lavoro (prin­ci­pa­le) del vos­tro lavoro secon­da­rio e pos­si­bilm­en­te fate­lo appro­va­re per iscritto.

Ho stu­dia­to leg­ge, ho una lau­rea in leg­ge o un diplo­ma di lau­rea in leg­ge sta­ta­le. È dav­vero neces­sa­rio sos­tene­re l’e­sa­me di cono­scen­za specialistica?

È dif­fi­ci­le da cre­de­re: ma ovvia­men­te anche un lavoro (part-time) nel set­to­re del­la sicu­rez­za può esse­re inter­es­san­te per i futu­ri avvo­ca­ti, sia per finan­zia­re gli stu­di sia per far­si un’i­dea del set­to­re. Natur­al­men­te: nel cam­po del diritto (sicu­rez­za e ordi­ne pubbli­co, diritto com­mer­cia­le, diritto del­la pro­te­zio­ne dei dati, diritto pena­le e diritto pro­ces­sua­le pena­le, codi­ce civi­le, codi­ce di pro­ce­du­ra pena­le, ecc. Per ques­to è suf­fi­ci­en­te aggiorn­ar­si sui temi del­la pre­ven­zio­ne degli infor­tu­ni nel set­to­re del­la sicu­rez­za (UVV, DGUV rego­la­men­to 23), sul rap­por­to con le per­so­ne e sul­le basi del­la tec­no­lo­gia del­la sicu­rez­za. Un cer­ti­fi­ca­to di par­te­ci­pa­zio­ne alla pro­ce­du­ra di istru­zi­o­ne IHK ne è la pro­va. Unita­men­te al cer­ti­fi­ca­to di super­a­men­to del cor­so di lau­rea in giuris­pru­den­za pres­so un’­uni­ver­si­tà o un’­ac­ca­de­mia che rila­sci un tito­lo equi­va­len­te a quello uni­ver­si­ta­rio, non è richies­to un ulte­rio­re super­a­men­to del­l’e­sa­me di peri­zia ai sen­si del §34a GewO.

Lavoro come guar­dia giura­ta da mol­ti anni. L’e­s­pe­ri­en­za lavo­ra­ti­va non è un rico­no­sci­men­to sufficiente?

No, non nor­mal­men­te! Tut­ta­via, sono pre­vis­te alcu­ne dis­po­si­zio­ni tran­si­to­rie per i dipen­den­ti del­la sicu­rez­za “di lun­ga data”. I dipen­den­ti del set­to­re del­la sicu­rez­za pri­vata che han­no par­te­ci­pa­to alla for­ma­zio­ne richies­ta dal 1° aprile 1996 o che lavo­r­a­va­no già nel set­to­re del­la sicu­rez­za pri­ma del 31 mar­zo 1996 e che in pre­ce­den­za erano esen­ta­ti dal­la for­ma­zio­ne a cau­sa di ques­ta data limi­te sono, per così dire, “grand­fa­the­red”. Atten­zio­ne: ques­ta esen­zio­ne può esse­re invo­ca­ta solo se si può dimostra­re che l’at­ti­vi­tà di vigi­lan­za è esis­t­i­ta per un peri­odo inin­ter­rot­to di almeno tre anni pri­ma del­la data limi­te del 1° gen­naio 2003. Per tut­ti gli altri che operano nel set­to­re del­la sicu­rez­za solo dal 2003, tali esen­zio­ni non si appli­ca­no.
Quin­di è com­pli­ca­to! Il mio con­siglio: è meglio inves­ti­re nel sos­tene­re l’e­sa­me di qua­li­fi­ca­zio­ne e bene­fi­ci­a­re di un “aggior­na­men­to del­le cono­scen­ze” anche se si è già un dipen­den­te esper­to di sicurezza!

Atten­zio­ne: casi speciali!

Esis­to­no altri casi par­ti­co­la­ri, come il pos­si­bi­le rico­no­sci­men­to di cer­ti­fi­ca­ti di com­pe­tenza stra­ni­e­ri. Inolt­re, non è semp­re chia­ro se il tipo di atti­vi­tà da svol­ge­re richie­da un esa­me di qua­li­fi­ca­zio­ne. Se si trat­ta di sem­pli­ci atti­vi­tà di ste­war­ding (ad esem­pio, uscie­ri di par­cheg­gi) o di sem­pli­ce con­trol­lo e strap­po di bigli­et­ti d’in­gresso, di soli­to non è neces­sa­rio un esa­me del­le cono­scen­ze spe­cia­li­sti­che, e in alcu­ni casi nem­meno l’is­tru­zi­o­ne ai sen­si del § 34a GewO. Tut­ta­via, casi limi­te come la super­vi­sio­ne o i ser­vi­zi di sicu­rez­za nei mus­ei o cer­te cos­tel­la­zio­ni di atti­vi­tà nella pro­te­zio­ne degli even­ti sono tal­vol­ta con­tro­ver­si. (Ques­ti casi limi­te sono trat­ta­ti in arti­co­li sepa­ra­ti qui sul­l’In­fo­por­ta­le).
Una nota importan­te: Per sicu­rez­za, chie­de­te alla Came­ra di Com­mer­cio e Indus­tria (IHK) e all’­au­to­ri­tà com­pe­ten­te se la vos­tra qua­li­fi­ca è suf­fi­ci­en­te o se dove­te sos­tene­re anche l’e­sa­me IHK ai sen­si del § 34a GewO. Rice­verete quin­di infor­ma­zio­ni per­so­na­li legal­men­te sicu­re. Se sie­te nuo­vi nel set­to­re del­la sicu­rez­za pri­vata, potre­te svol­ge­re le atti­vi­tà cor­rispon­den­ti dopo che la vos­tra affi­da­bili­tà sarà sta­ta veri­fi­ca­ta e vi sarà sta­to asseg­na­to il tes­se­ri­no di guardia!

Per­ché così tan­ti par­te­ci­pan­ti non super­ano l’e­sa­me di cono­scen­za esper­ta? (§ 34a GewO)

Perché così tanti partecipanti non superano l'esame di conoscenza esperta? (§ 34a GewO)

Qua­li sono i moti­vi per cui mol­ti esami­na­ti non super­ano l’e­sa­me del­la Came­ra di Com­mer­cio e Indus­tria (IHK) nel set­to­re del­la sicurezza?

Ques­ta doman­da è sta­ta pos­ta anche da Jörg Zitz­mann e Kai Delio­mi­ni nel rac­co­man­da­bile Pod­cast per la pro­te­zio­ne e la sicu­rez­za (Video in basso!).

Ent­ram­bi Jörg Zitz­mann così come Kai Delio­mi­ni sono mol­to noti nel set­to­re del­la sicu­rez­za privata.
Tra l’al­t­ro, ent­ram­bi sono rappre­sen­ta­ti nel­le com­mis­sio­ni d’e­sa­me del­l’IHK nel cam­po del­la pro­te­zio­ne e del­la sicu­rez­za, sono atti­vi come auto­ri di libri per la pre­pa­ra­zio­ne del­l’e­sa­me di peri­zia e sono rappre­sen­ta­ti con mol­ti video uti­li su You­Tube e nei podcast.

Una per­so­na su due o tre non supera il test 34a!

Con tas­si di guas­to non infre­quen­ti tra 30 e 50%, sor­ge spon­ta­nea la doman­da: qual è il motivo?
Alcu­ni fat­to­ri di suc­ces­so o di fal­li­men­to sono evi­den­ti. Alcu­ni pro­ble­mi posso­no esse­re risol­ti rapi­da­men­te e facilm­en­te, altri richie­do­no sem­pli­ce­men­te un app­ren­di­men­to inten­si­vo, pra­ti­ca e per­se­ver­an­za. Pri­ma di pas­sa­re a indi­ca­re quel­li che con­side­ro i prin­ci­pa­li fat­to­ri di (erra­to) suc­ces­so, ecco l’in­ter­es­san­tis­si­ma con­ver­sa­zio­ne tra Jörg Zitz­mann e Kai Delio­mi­ni su YouTube:

I miei 5 prin­ci­pa­li moti­vi per cui mol­te per­so­ne non super­ano l’e­sa­me scritto e ora­le di cono­scen­za spe­cia­li­sti­ca IHK

In base alla mia espe­ri­en­za, i seguen­ti fat­to­ri sono i prin­ci­pa­li moti­vi di insuc­ces­so del­la “licen­za 34a”:

  1. Man­can­za di moti­va­zio­ne / man­can­za di interesse
    Mol­ti par­te­ci­pan­ti non vedo­no alcun valo­re aggiunto nel­l’e­sa­me. Non han­no un vero inter­es­se per il con­ten­uto, quin­di non vogli­o­no impara­re affat­to. Ques­to fen­ome­no è par­ti­co­lar­men­te accen­tua­to tra le per­so­ne “invia­te” dal dato­re di lavoro o dal­l’a­gen­zia di col­lo­ca­men­to e che non sono affat­to inter­es­sa­te al set­to­re del­la sicu­rez­za pri­vata. Ma anche se la par­te­ci­pa­zio­ne è spon­ta­nea: Spes­so l’e­sa­me non è vis­to come un’­op­por­tu­ni­tà ma come un male neces­sa­rio. La man­can­za di moti­va­zio­ne e di inter­es­se, tut­ta­via, è dia­me­tral­men­te oppos­ta al suc­ces­so negli esami.
  2. Non c’è una pre­pa­ra­zio­ne suf­fi­ci­en­te dei contenuti
    Alcu­ni pren­do­no l’e­sa­me alla leg­ge­ra. Doman­de a scel­ta mul­ti­pla con ris­pos­te pre­imposta­te da spun­t­a­re e solo le 50% ris­pos­te cor­ret­te neces­s­a­rie per pas­sa­re — cosa potreb­be anda­re stor­to, vi chie­de­rete. Ma non è così. Gli argo­men­ti giuri­di­ci, in par­ti­co­la­re, sono dif­fi­ci­li. Inolt­re, ci sono emo­zio­ni, soprat­tut­to nel­l’e­sa­me ora­le, e doman­de in cui è neces­sa­rio pen­sare un po’ fuo­ri dag­li sche­mi. Se non ave­te le cono­scen­ze neces­s­a­rie e quin­di la sicu­rez­za di agi­re, sare­te rapi­da­men­te eli­mi­na­ti. Una pre­pa­ra­zio­ne com­ple­ta è l’ele­men­to fon­da­men­ta­le per il suc­ces­so dell’esame!
  3. Cono­scen­za insuf­fi­ci­en­te del tedesco
    Si è già chies­to e det­to mol­to sul­le com­pe­ten­ze lin­gu­i­sti­che del tedes­co. Una cosa è cer­ta: mol­te per­so­ne che lavor­ano nel set­to­re del­la sicu­rez­za non sono di madre­li­n­gua tede­s­ca. Il mul­ti­l­in­gu­is­mo è spes­so importan­te per il lavoro, ma lo è anche una cono­scen­za suf­fi­ci­en­te del tedes­co. Ques­to per­ché l’e­sa­me è offer­to esclu­si­v­a­men­te in lin­gua tede­s­ca ed è neces­sa­rio esse­re in gra­do di comu­ni­ca­re con sicu­rez­za in tedes­co anche nel lavoro quo­ti­dia­no di guar­dia giura­ta. I tes­ti giuri­di­ci sono scrit­ti in un lin­guag­gio dif­fi­ci­le, il “lin­guag­gio uffi­ci­a­le” di soli­to è altrett­an­to dif­fi­ci­le da capi­re, e le doman­de d’e­sa­me a vol­te dipen­do­no da sin­go­le paro­le che posso­no cam­bia­re il signi­fi­ca­to in una dire­zio­ne o in un’al­tra o for­ni­re sug­ge­ri­men­ti per le soluzioni.
  4. La strut­tu­ra e le moda­li­tà del­l’e­sa­me non sono chiare
    Mol­ti non han­no ben chia­re le con­di­zio­ni qua­dro del­l’e­sa­me. Ma solo se si sa qua­li sono gli argo­men­ti importan­ti e come, e come è strut­tu­ra­to l’e­sa­me, è pos­si­bi­le pre­par­ar­si in modo spe­ci­fi­co ed effi­ci­en­te. Per esem­pio, ci sono argo­men­ti che si posso­no super­a­re rapi­da­men­te, ai qua­li di soli­to si può rispon­de­re con il buon sen­so. Alcu­ni argo­men­ti, inve­ce, con­ta­no due vol­te e altri richie­do­no uno stu­dio più inten­so. Inolt­re, ci sono valo­ri empi­ri­ci per l’e­sa­me ora­le e sug­ge­ri­men­ti tat­ti­ci per affronta­re le doman­de del test, che dov­reb­be­ro esse­re tras­mes­si da un docen­te o un auto­re com­pe­ten­te, ad esempio.
  5. Con­di­zio­ni indi­vi­dua­li difficili
    Natur­al­men­te le per­so­ne sono diver­se. Ognu­no ha pre­re­qui­si­ti per­so­na­li diver­si e anche le con­di­zio­ni gene­ra­li (ad esem­pio, gli obblighi fami­lia­ri, il tem­po libe­ro per l’app­ren­di­men­to, l’am­bi­en­te di app­ren­di­men­to, ecc. Pot­res­te anche cono­sce­re per­so­ne che ries­co­no a memo­riz­za­re le cose con una “rapi­da occhia­ta” e a richi­ama­re ques­te cono­scen­ze con uno schioc­co di dita. Per altri, inve­ce, è mol­to più dif­fi­ci­le. Alcu­ne per­so­ne non han­no alcun pro­ble­ma a parl­a­re davan­ti agli altri in una situa­zio­ne d’e­sa­me, la mag­gi­or par­te è natur­al­men­te tesa, alcu­ni par­te­ci­pan­ti sof­f­ro­no pro­prio di ansia da esame.

Chie­de­te­vi in che misu­ra i pun­ti pre­ce­den­ti si appli­ca­no a voi, come pote­te evi­t­are erro­ri nella vos­tra pre­pa­ra­zio­ne e com­pen­sare even­tua­li defi­cit. Pote­te tro­va­re ulte­rio­ri infor­ma­zio­ni su ques­to tema pro­prio qui, nel por­ta­le infor­ma­tivo sul­le cono­scen­ze spe­ci­fi­che. num­ero­si con­sig­li e Link ad altri siti o media come You­Tube.


I più recen­ti sug­ge­ri­men­ti per il libro 34a:

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