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Che cos’è il regis­tro di guardia?

Che cos'è il registro di guardia?

Nel 2019 è sta­to intro­dot­to il regis­tro del­le guar­die di Sta­to e nazio­na­le, obbli­ga­to­rio per il set­to­re del­la sicu­rez­za pri­vata. In ques­to arti­co­lo sco­pri­re­te qual è lo sco­po del regis­tro del­le guar­die, chi lo inse­ris­ce, che cos’è l’ID del­le guar­die e mol­to alt­ro che dov­res­te sape­re come dipen­den­ti del­la sicu­rez­za, ma soprat­tut­to come pro­fes­sio­nis­ti del settore.
Per inciso, il regis­tro del­le guar­die è dis­po­ni­bi­le su Inter­net all’in­di­riz­zo www.bewacherregister.de

Infor­ma­zio­ni di base sul regis­tro di guar­dia (BWR)

Il Regis­tro del­le guar­die tede­sche è un regis­tro cen­tra­le e digi­ta­le che con­tiene infor­ma­zio­ni sul per­so­na­le di guar­dia (per­so­na­le di sicu­rez­za), non­ché sul­l’­ope­ra­to­re di vigi­lan­za (app­alt­a­to­re di sicu­rez­za) e sul­l’im­pre­sa com­mer­cia­le (socie­tà di sicu­rez­za). Dal lug­lio 2020, il Minis­te­ro fede­ra­le degli Inter­ni e degli Affa­ri inter­ni (BMI) è responsa­bi­le del­la leg­ge sul­le guar­die di sicu­rez­za e quin­di anche del regis­tro del­le guar­die di sicu­rez­za. Dal­l’ot­tobre 2022, l’au­to­ri­tà fede­ra­le responsa­bi­le del­la ges­tio­ne ope­ra­ti­va del regis­tro è il BMI. Uffi­cio fede­ra­le di sta­tis­ti­ca (Desta­tis):

Dal­l’in­tro­du­zi­o­ne del Regis­tro del­le guar­die (BWR), tut­ti gli ope­ra­to­ri del set­to­re sono obbli­ga­ti a regis­tra­re le loro azi­en­de e il loro per­so­na­le di sicu­rez­za nel BWR. In futu­ro, solo le auto­ri­tà responsa­bi­li del­l’ap­pli­ca­zio­ne del­le leg­gi sul­la vigi­lan­za pot­ran­no apport­are modi­fi­che alle voci del­le per­so­ne fisi­che. A tal fine, gli ope­ra­to­ri com­mer­cia­li for­nis­co­no nel BWR infor­ma­zio­ni sul­la qua­li­fi­ca, l’af­fi­da­bili­tà, l’i­den­ti­tà e l’ac­ces­si­bi­li­tà del per­so­na­le di sicurezza.

Cir­ca 1.300 uffi­ci comu­na­li per l’or­di­ne pubbli­co e alt­re auto­ri­tà com­pe­ten­ti dei Län­der con­troll­ano le infor­ma­zio­ni for­ni­te, appro­va­no o res­pin­go­no le impre­se com­mer­cia­li e il per­so­na­le di sicu­rez­za. A tal fine, uti­liz­za­no il BWR per acce­de­re alle infor­ma­zio­ni del­l’As­so­cia­zio­ne del­le Came­re del­l’­In­dus­tria e del Com­mer­cio tede­sche (DIHK) sul­le qua­li­fi­che e del­l’Uf­fi­cio fede­ra­le per la pro­te­zio­ne del­la Cos­ti­tu­zi­o­ne (BfV) sull’affidabilità.

Se qual­cu­no vuo­le lavora­re nel set­to­re del­la vigi­lan­za, deve super­a­re un con­trol­lo dei pre­ce­den­ti. I risul­ta­ti di ques­to con­trol­lo ven­go­no regis­tra­ti nel regis­tro dei guar­dia­ni. Il regis­tro con­tiene anche infor­ma­zio­ni sul­le qua­li­fi­che pro­fes­sio­na­li e sul­l’i­den­ti­tà del­la per­so­na iscritta.

I dato­ri di lavoro del set­to­re del­la sicu­rez­za sono tenuti a effet­tua­re una ricer­ca nel regis­tro del­le guar­die pri­ma di assu­me­re un dipen­den­te del­la sicu­rez­za (guar­dia). Ques­to per garan­ti­re che solo per­so­ne ido­nee e affi­da­bili sia­no impie­ga­te nel set­to­re del­la sicurezza.

Il regis­tro del­le guar­die ha quin­di lo sco­po di con­tri­bui­re a miglio­ra­re la sicu­rez­za e la qua­li­tà del­l’­in­dus­tria del­la sicu­rez­za e di raf­forz­a­re la fidu­cia del pubbli­co nel­l’­in­dus­tria del­la sicu­rez­za privata.

Qual è il nume­ro di iden­ti­fi­ca­zio­ne del regis­tro di guardia?

Il nume­ro di iden­ti­fi­ca­zio­ne del regis­tro di guar­dia (in bre­ve: ID di guar­dia) è un nume­ro di nume­ro uni­co di iden­ti­fi­ca­zio­neche con­sen­te una chia­ra iden­ti­fi­ca­zio­ne e attri­bu­zi­o­ne. L’ID del­la guar­dia vie­ne asseg­na­to quan­do la guar­dia vie­ne iscrit­ta per la pri­ma vol­ta nel regis­tro. L’ID di una guar­dia giura­ta è vali­do anche se il dato­re di lavoro cam­bia, cioè rima­ne semp­re lo stes­so per una per­so­na — almeno se è impie­ga­ta in modo con­ti­nua­tivo nel set­to­re del­la sicu­rez­za sen­za inter­ru­zi­o­ni pro­lunga­te. Anche le guar­die giura­te, ovvero gli app­alt­a­to­ri del­la sicu­rez­za, rice­vo­no un nume­ro iden­ti­fi­ca­tivo di 7 cifre.

Come pos­so otte­ne­re un ID di guar­dia come dipendente?

Se sie­te nuo­vi nel set­to­re del­la sicu­rez­za pri­vata, rice­verete il vos­tro iden­ti­fi­ca­tivo di guar­dia quan­do ent­re­re­te per la pri­ma vol­ta nel regis­tro del­le guar­die. La regis­tra­zio­ne ini­zia­le vie­ne effet­tua­ta dal vos­tro (poten­zia­le) dato­re di lavoro. Se cam­bia­te socie­tà di sicu­rez­za, dov­re­te richie­de­re il vos­tro tes­se­ri­no di guar­dia dirett­amen­te al vos­tro pre­ce­den­te dato­re di lavoro. Il van­tag­gio è che si può esse­re rila­scia­ti imme­dia­ta­men­te per­ché il regis­tro può esse­re con­troll­a­to più rapi­da­men­te con il nuo­vo dato­re di lavoro. L’ID del­la guar­dia si tro­va anche sul­la car­ta di servizio.

Devo paga­re il tes­se­ri­no di guar­dia se voglio lavora­re nel set­to­re del­la sicu­rez­za privata?

No. In linea di prin­ci­pio, il dato­re di lavoro deve sos­tene­re ques­ti cos­ti, che deri­va­no dal­la (pri­ma) regis­tra­zio­ne del­la guar­dia nel regis­tro del­le guar­die. Alcu­ni dato­ri di lavoro han­no l’i­dea di adde­bi­t­are ques­ti cos­ti al nuo­vo dipen­den­te o di detrar­li dal pri­mo sti­pen­dio. Ques­to com­por­ta­men­to non è mol­to gra­ve. La situa­zio­ne è diver­sa, ovvia­men­te, se i poten­zia­li dipen­den­ti for­nis­co­no deli­be­ra­ta­men­te infor­ma­zio­ni fal­se (ad esem­pio su cond­an­ne pre­ce­den­ti): fair play per ent­ram­be le parti!

Pos­so svol­ge­re tut­te le atti­vi­tà nel set­to­re del­la vigi­lan­za pri­vata con un tes­se­ri­no da guardia?

No. Per alcu­ne atti­vi­tà è neces­sa­rio il Esa­me del­la peri­zia ai sen­si del § 34a GewO o qua­li­fi­che aggiun­ti­ve, come la cono­scen­za del­le armi. Inolt­re, può acca­de­re che l’au­to­ri­tà com­pe­ten­te pon­ga deter­mi­na­te con­di­zio­ni all’im­pie­go o lo vie­ti del tut­to, ad esem­pio a cau­sa di cond­an­ne precedenti.

Pos­so lavora­re in un’a­zi­en­da di sicu­rez­za sen­za un tes­se­ri­no da guardia?

In linea di prin­ci­pio no, ma dipen­de dal­l’at­ti­vi­tà spe­ci­fi­ca: Se si sor­ve­glia­no pro­fes­sio­nal­men­te vite o pro­prie­tà altrui, è neces­sa­ria l’is­cri­zio­ne al regis­tro del­le guar­die. Sen­za un docu­men­to di iden­ti­tà e un’­au­to­riz­za­zio­ne, non si può lavora­re per un’a­zi­en­da di sicu­rez­za come guar­dia giura­ta. Tut­ta­via, ci sono atti­vi­tà che non rien­tra­no nella sor­ve­gli­anza, come le atti­vi­tà di puro ste­war­ding o la con­va­li­da dei bigli­et­ti. In ques­to caso, non si lavo­ra come guar­dia giura­ta com­mer­cia­le e non è neces­sa­rio un tes­se­ri­no di guardia.

Come dato­re di lavoro, a cosa devo presta­re par­ti­co­la­re atten­zio­ne nel regis­tro del­le guardie?

In pri­mo luo­go, è importan­te che tut­te le guar­die impie­ga­te sia­no sta­te segna­la­te e che la Rila­scio pri­ma di lavora­re nel ser­vi­zio di sicu­rez­za anche solo per il pri­mo minu­to. Inolt­re, la con­cre­ta Cam­po di appli­ca­zio­ne esse­re spe­ci­fi­ca­ti e anche rego­lar­men­te aggior­na­ti, ad esem­pio se una guar­dia giura­ta assu­me com­pi­ti più impeg­na­ti­vi (ad esem­pio come detec­ti­ve di un nego­zio o alcu­ni com­pi­ti di ges­tio­ne) inve­ce di sem­pli­ci com­pi­ti di guar­dia (ad esem­pio nella pro­te­zio­ne del­la pro­prie­tà), soprat­tut­to se per ques­to il Esa­me del­la peri­zia ai sen­si del § 34a Gewo richies­to è.
A Licen­zia­men­to di un dipen­den­te ad esem­pio, deve esse­re noti­fi­ca­to all’­au­to­ri­tà com­pe­ten­te tra­mi­te il regis­tro del­le guar­die ent­ro 7 set­ti­ma­ne dal­la ces­sa­zio­ne del rap­por­to di lavoro, in modo che il dipen­den­te pos­sa esse­re cancellato.
Inolt­re Modi­fi­che ai dati ana­gra­fi­ci come ad esem­pio i cam­bi di indi­riz­zo di dipen­den­ti, imp­ren­di­to­ri e azi­en­de, nuo­ve dis­po­ni­bi­li­tà tele­fo­ni­che, ecc. devo­no ovvia­men­te esse­re segnala­ti per man­te­nere aggior­na­te ques­te informazioni.

Si noti inolt­re che — a secon­da del­l’­au­to­ri­tà loca­le — la regis­tra­zio­ne di nuo­vo per­so­na­le di sicu­rez­za può tal­vol­ta com­port­are tem­pi di attesa con­side­re­vo­li duran­te l’e­sa­me del­la regis­tra­zio­ne fino al rila­scio fina­le. Inolt­re, ogni nuo­va instal­la­zio­ne per le guar­die è una Tas­sa da paga­re. Attu­al­men­te si trat­ta di un impor­to mini­mo di 50 euro, ma in alcu­ne regio­ni può esse­re anche mol­to più alto.
Se una guar­dia è già regis­tra­ta, cioè è dis­po­ni­bi­le un docu­men­to d’i­den­ti­tà, è suf­fi­ci­en­te ricol­leg­ar­la — non ci sono spe­se per l’imprenditore.

Tra l’al­t­ro, attu­al­men­te le voci ven­go­no can­cel­la­te auto­ma­ti­ca­men­te dopo 12 mesi dal­la can­cel­la­zio­ne del­le guar­die giura­te. Ciò signi­fi­ca che se un richie­den­te si regis­tra con un tes­se­ri­no da guar­dia giura­ta e non lavo­ra nel set­to­re da più di un anno, è mol­to pro­ba­bi­le che il con­trol­lo deb­ba esse­re com­ple­ta­men­te rifatto.

Cosa c’è nel regis­tro del­le guardie?

I dati che posso­no esse­re regis­tra­ti nel regis­tro e trat­ta­ti dal­l’­au­to­ri­tà del regis­tro sono indi­ca­ti in § Sezio­ne 11b com­ma 2 del­la leg­ge sul com­mer­cio e l’in­dus­tria (GewO) set.

  • A Com­mer­ci­an­ti è regis­tra­to: Cogno­me, cogno­me alla nas­ci­ta, nome; ses­so; data di nas­ci­ta, luo­go di nas­ci­ta, Pae­se; nazio­na­li­tà; nume­ro di tele­fo­no, indi­riz­zo e‑mail; indi­riz­zo di regis­tra­zio­ne com­pos­to da via, nume­ro civico, codi­ce posta­le, cit­tà, adden­dum, Pae­se, Sta­to e chia­ve regio­na­le; luoghi di resi­den­za negli ulti­mi cin­que anni com­pos­ti da via, nume­ro civico, codi­ce posta­le, Pae­se e Sta­to; tipo di docu­men­to d’i­den­ti­tà con auto­ri­tà di rila­scio, Sta­to di rila­scio, data di rila­scio, nume­ro del docu­men­to d’i­den­ti­tà, data di sca­den­za, nome leg­gi­bi­le a mac­chi­na se dis­po­ni­bi­le e con­ten­uto del­la zona leg­gi­bi­le a mac­chi­na; se appli­ca­bi­le. Altri dati per le per­so­ne giuri­di­che (ad es. for­ma giuri­di­ca, nume­ro di regis­tra­zio­ne e tri­bu­na­le di regis­tra­zio­ne, indi­riz­zo com­mer­cia­le, dati di contatto).
  • A Impre­sa com­mer­cia­le (socie­tà di sicu­rez­za), ven­go­no memo­riz­za­te infor­ma­zio­ni come la ragio­ne socia­le, la for­ma giuri­di­ca, il tipo di regis­tro e ulte­rio­ri dati sul­l’is­cri­zio­ne al regis­tro, non­ché l’in­di­riz­zo com­mer­cia­le del­la filia­le prin­ci­pa­le e, se del caso, quello di altri loca­li com­mer­cia­li e, inolt­re, ulte­rio­ri dati sul­l’­ac­ces­si­bi­li­tà come il nume­ro di tele­fo­no e l’in­di­riz­zo e‑mail.
  • Al Guar­die di sicu­rez­za (guardie/personale di sicu­rez­za), ven­go­no memo­riz­za­ti i seguen­ti dati per­so­na­li: cogno­me, cogno­me alla nas­ci­ta, nome; ses­so; data di nas­ci­ta, luo­go di nas­ci­ta, pae­se di nas­ci­ta; nazio­na­li­tà; indi­riz­zo di regis­tra­zio­ne com­pos­to da via, nume­ro civico, codi­ce posta­le, cit­tà, adden­dum, pae­se, sta­to e chia­ve regio­na­le; luoghi di resi­den­za negli ulti­mi cin­que anni com­pos­ti da via, nume­ro civico, codi­ce posta­le, pae­se e sta­to; tipo di docu­men­to di iden­ti­fi­ca­zio­ne con auto­ri­tà di rila­scio, sta­to di rila­scio, data di rila­scio, nume­ro del docu­men­to di iden­ti­fi­ca­zio­ne, data di sca­den­za, nome leg­gi­bi­le a mac­chi­na se dis­po­ni­bi­le e con­ten­uto del­la zona leg­gi­bi­le a macchina.

Inolt­re, tra le alt­re cose, vie­ne memo­riz­za­to quan­to segue:

  • Data di con­ces­sio­ne dell’autorizzazione
  • Ambi­to di appli­ca­zio­ne dell’autorizzazione
  • Sca­den­za del­l’­au­to­riz­za­zio­ne, se applicabile
  • Indi­ca­zio­ne del­l’at­ti­vi­tà del­la guardia
  • Divie­to di assun­zio­ne, se applicabile
  • Dati del­la veri­fi­ca di affi­da­bili­tà (data, tipo e risult­a­to del­la veri­fi­ca, ecc.)
  • Indi­ca­zio­ne dei dati di con­tat­to del­l’­au­to­ri­tà com­pe­ten­te per il rila­scio del­le licenze
  • Sta­to del­la pro­ce­du­ra di autorizzazione
  • Dati del­l’in­ter­fac­cia del regis­tro del­le guar­die con l’Uf­fi­cio fede­ra­le per la pro­te­zio­ne del­la costituzione
  • Dati sui cer­ti­fi­ca­ti di com­pe­tenza e for­ma­zio­ne del­le came­re di com­mer­cio e del­l’­in­dus­tria del­le guar­die e degli artigiani.
  • Dati di con­tat­to del­l’­au­to­ri­tà loca­le competente

Qua­li sono i van­tag­gi e gli svan­tag­gi del regis­tro di guardia?

Natur­al­men­te, la manu­ten­zio­ne del regis­tro del­le guar­die richie­de mol­to tem­po. Tut­ta­via, essen­do un regis­tro elett­ro­ni­co, off­re anche van­tag­gi che risie­do­no nella digi­ta­liz­za­zio­ne e nel­l’ar­mo­niz­za­zio­ne dei pro­ces­si pre­ce­den­te­men­te ana­lo­gi­ci (cart­acei).

Ques­ti sono van­tag­gi signi­fi­ca­ti­vi del regis­tro di guardia:

  1. Con­trol­lo del­le qua­li­fi­cheIl regis­tro del­le guar­die con­sen­te un con­trol­lo sis­te­ma­ti­co del­le qua­li­fi­che del­le guar­die di sicu­rez­za, che per esse­re regis­tra­te devo­no dimostra­re di pos­se­de­re almeno una qua­li­fi­ca ai sen­si del § 34a GewO.
  2. Sicu­rez­za del cli­enteL’is­cri­zio­ne all’al­bo del­le guar­die giura­te off­re ai cli­enti un livel­lo di sicu­rez­za supe­rio­re, in quan­to san­no che le guar­die giura­te impie­ga­te sono con­troll­a­te e qualificate.
  3. Pro­te­zio­ne del pubbli­coIl regis­tro del­le guar­die con­tri­buis­ce ad aumen­ta­re la sicu­rez­za del pubbli­co escluden­do dal­lo svol­gi­men­to del­le atti­vi­tà di sicu­rez­za le per­so­ne pri­ve del­le com­pe­ten­ze e del­l’af­fi­da­bili­tà per­so­na­le richieste.
  4. Tras­pa­ren­zaIl regis­tro del­le guar­die crea tras­pa­ren­za sul­le qua­li­fi­che e sul­l’af­fi­da­bili­tà del­le guar­die giura­te, garan­ten­do così una mag­gio­re fidu­cia nel settore.
  5. Ridur­re al mini­mo gli abu­si: L’is­cri­zio­ne al regis­tro del­le guar­die ridu­ce l’u­so impro­prio dei ser­vi­zi di sicu­rez­za da par­te di per­so­ne non qua­li­fi­ca­te o inaf­fi­da­bili (ad esem­pio, per­so­ne con pre­ce­den­ti pena­li rilevanti).
  6. Base giuri­di­ca e for­za vin­co­lan­teIl regis­tro del­le guar­die ripren­de le nor­me lega­li che stan­dar­diz­za­no e rego­la­no la for­ma­zio­ne e la qua­li­fi­ca del­le guar­die di sicurezza.
  7. Con­trol­li effi­ci­en­tiIl regis­tro del­le guar­die con­sen­te alle auto­ri­tà com­pe­ten­ti di con­troll­a­re in modo effi­ci­en­te se le socie­tà di sicu­rez­za e i dipen­den­ti ris­pet­ta­no i requi­si­ti di legge.
  8. Svi­lup­po pro­fes­sio­na­leL’is­cri­zio­ne al regis­tro del­le guar­die pro­muo­ve tal­vol­ta lo svi­lup­po pro­fes­sio­na­le del­le guar­die giura­te, in quan­to crea incen­ti­vi per l’is­tru­zi­o­ne e la for­ma­zio­ne continua.
  9. Cre­di­bi­li­tà del set­to­reIl Regis­tro del­le guar­die con­tri­buis­ce alla cre­di­bi­li­tà del set­to­re del­la sicu­rez­za, sot­to­li­ne­an­do la pro­fes­sio­na­li­tà e la serie­tà del­le azi­en­de e dei dipen­den­ti iscritti.
  10. Scam­bio effi­ci­en­te Da infor­ma­zio­niIl regis­tro del­le guar­die con­sen­te alle auto­ri­tà nazio­na­li di scam­bia­re rapi­da­men­te infor­ma­zio­ni rile­van­ti sul­le for­ze di sicu­rez­za, miglio­ran­do la coope­ra­zio­ne e la collaborazione.

Ques­ti sono i prin­ci­pa­li svan­tag­gi del regis­tro di guardia:

  1. One­re ammi­nis­tra­tivoL’isti­tu­zi­o­ne e la tenu­ta del regis­tro dei guar­dia­ni richie­de una cer­ta quan­ti­tà di buro­cra­zia e di lavoro ammi­nis­tra­tivo, sia per le auto­ri­tà che per le azi­en­de che desi­de­r­ano regis­trar­si e il loro personale.
  2. Cos­tiL’is­cri­zio­ne al regis­tro del­le guar­die com­por­ta dei cos­ti. Ci sono, ovvia­men­te, cos­ti ini­zia­li per colo­ro che devo­no sot­to­por­si a istru­zi­o­ne, esa­me di esper­ti o for­ma­zio­ne spe­cia­le, seb­be­ne ciò fos­se neces­sa­rio anche sen­za BWR.
  3. Limi­ta­zio­ne del­l’­ac­ces­so al mer­ca­toI requi­si­ti di qua­li­fi­ca­zio­ne e regis­tra­zio­ne posso­no ren­de­re dif­fi­ci­le l’in­gresso nel mer­ca­to per i poten­zia­li nuo­vi ope­ra­to­ri del set­to­re del­la sicurezza.
  4. Ritar­diL’e­la­bo­ra­zio­ne del­le doman­de di regis­tra­zio­ne e l’e­mis­sio­ne dei docu­men­ti di iden­ti­tà del­le guar­die posso­no richie­de­re tem­po, con con­se­guen­ti ritar­di nel­l’as­sun­zio­ne del­le guar­die giurate.
  5. Pro­te­zio­ne dei dati per­so­na­liIl regis­tro del­le guar­die con­tiene infor­ma­zio­ni sen­si­bi­li sul­le guar­die di sicu­rez­za, per­tan­to è importan­te pro­t­eg­ge­re i dati da un uso impro­prio o da un acces­so non autorizzato.
  6. Sfor­zo di moni­tor­ag­gio: Per garan­ti­re l’ef­fi­ca­cia del regis­tro del­le guar­die, le auto­ri­tà com­pe­ten­ti devo­no effet­tua­re con­trol­li rego­la­ri e misu­re di moni­tor­ag­gio, il che com­por­ta un lavoro supplementare.
  7. Ecce­zio­ni e scapp­a­toieIn alcu­ni casi, le for­ze di sicu­rez­za o le azi­en­de potreb­be­ro cer­ca­re di aggira­re l’obbli­go di regis­tra­zio­ne o di sfrut­ta­re le scapp­a­toie, com­pro­met­ten­do l’ef­fi­ca­cia del registro.

Regis­tro del­le guar­die: visio­ne e realtà

In meri­to all’in­tro­du­zi­o­ne del regis­tro del­le guar­die a par­ti­re dal 1° gen­naio 2019, l’av­vo­ca­to Jörg Zitz­mann ha ana­liz­za­to nella Pod­cast per la pro­te­zio­ne e la sicu­rez­za il con­tes­to. Appro­fon­dis­ce i retro­s­ce­na del­l’in­tro­du­zi­o­ne del regis­tro, spie­ga cosa signi­fi­ca il regis­tro del­le guar­die per i com­mer­ci­an­ti e il per­so­na­le di sicu­rez­za, chi è il responsa­bi­le, qua­li dati ven­go­no rac­col­ti e quan­to sono ele­va­ti i cos­ti per l’e­sa­me e l’is­cri­zio­ne al registro:

(Fon­te: Pod­cast per la pro­te­zio­ne e la sicu­rez­za / Jörg Zitzmann)

Sin­te­si

Nel comp­les­so, si può affer­ma­re che il regis­tro del­le guar­die pre­sen­ta più van­tag­gi che svan­tag­gi. For­nis­ce tras­pa­ren­za, può aumen­ta­re la sicu­rez­za e la fidu­cia nel set­to­re del­la sicu­rez­za pri­vata. Se l’ID del­la guar­dia è già sta­to asseg­na­to, sia i dipen­den­ti in cer­ca di un nuo­vo lavoro che le socie­tà di sicu­rez­za bene­fi­ci­a­no di un’e­la­bo­ra­zio­ne elett­ro­ni­ca acce­le­ra­ta. Tut­ta­via, ci sono anche degli svan­tag­gi, come la crea­zio­ne e la veri­fi­ca ini­zia­le dei dipen­den­ti, che richie­de mol­to tem­po, insie­me a cos­ti non tras­cu­ra­bi­li, che non sono uni­for­mi a livel­lo nazio­na­le, e la con­ti­nua manu­ten­zio­ne dei dati. Sono pos­si­bi­li anche del­le scapp­a­toie, soprat­tut­to se i con­trol­li effet­ti­vi in loco del per­so­na­le di sicu­rez­za impie­ga­to sono rari.

Lavora­re come guar­dia giura­ta 34a: cosa fare quan­do il capo can­cel­la i servizi?

Lavorare come guardia giurata 34a: cosa fare quando il capo cancella i servizi?

Nel set­to­re del­la sicu­rez­za pri­vata, il lavoro a tur­ni, il lavoro not­tur­no e il lavoro nei gior­ni fes­ti­vi sono con­di­zio­ni di lavoro comu­ni. Le guar­die giura­te svol­go­no spes­so un lavoro impeg­na­tivo per garan­ti­re la sicu­rez­za di strut­tu­re, even­ti e per­so­ne. Pur­trop­po il I sala­ri in ques­to set­to­re sono spes­so a bas­so cos­to. ad esem­pio, nel ser­vi­zio di sicu­rez­za sepa­ra­to. Se si per­do­no ore di lavoro inas­pett­a­ta­men­te, ad esem­pio per­ché il dato­re di lavoro per­de un cont­rat­to importan­te, e non si rag­gi­unge l’o­bi­et­tivo men­si­le di ora­rio di lavoro per ques­to (o per altri moti­vi), il lavoro di guar­dia giura­ta 34a può diven­ta­re finan­zia­ria­men­te dif­fi­ci­le. Ques­to arti­co­lo esami­na i moti­vi che porta­no alla can­cel­la­zio­ne dei gior­ni lavo­ra­ti­vi e mos­tra le pos­si­bi­li­tà che si han­no in segui­to come dipen­den­ti del­la sicurezza.

Qua­li sono i pos­si­bi­li moti­vi per cui il mio dato­re di lavoro mi assegna un nume­ro infe­rio­re di gior­ni di lavoro?

A ques­to pun­to è opport­u­no esami­na­re bre­ve­men­te anche il pun­to di vis­ta del­l’isti­tu­to di vigi­lan­za. Nella mag­gi­or par­te dei casi (si spe­ra) il fat­to che sia­te meno pre­sen­ti nei tur­ni di ser­vi­zio non ha nulla a che fare con la vos­tra per­so­na, ma ha ragio­ni ope­ra­ti­ve. Se ques­te ven­go­no spie­ga­te in modo tras­pa­ren­te dal dato­re di lavoro e se voi rius­ci­te a com­pren­der­le, ciò off­re un pun­to di par­ten­za miglio­re per una solu­zi­o­ne del pro­ble­ma che pos­sa esse­re sos­tenu­ta da ent­ram­be le par­ti. È pos­si­bi­le, tut­ta­via, che ques­to por­ti a un cam­bio di lavoro o che voi ini­zia­te a cer­ca­re un nuo­vo impie­go. O for­se il “peri­odo di magra” è solo bre­ve e pote­te com­pen­sare le ore lavor­an­do in più nel mese suc­ces­si­vo o il dato­re di lavoro vi accon­ten­ta in qual­che alt­ro modo.

Ecco die­ci pos­si­bi­li moti­vi per cui il vos­tro dato­re di lavoro potreb­be voler ridur­re il vos­tro ora­rio di lavoro:

  1. Doman­da più bassa da par­te dei cli­entiLa doman­da di ser­vi­zi di sicu­rez­za potreb­be dimi­nui­re, con con­se­guen­te ridu­zi­o­ne del nume­ro di ore di lavoro necessarie.
  2. Ral­len­ta­men­to eco­no­micoÈ pos­si­bi­le che la situa­zio­ne eco­no­mica si sia dete­riora­ta, con con­se­guen­ti limi­ta­zio­ni del­le risor­se e rispar­mi sui costi.
  3. Cam­bia­men­ti nella stra­te­gia azi­end­a­leIl vos­tro dato­re di lavoro potreb­be aver cam­bia­to la pro­pria stra­te­gia azi­end­a­le, con con­se­guen­te ade­gu­a­men­to del­le risor­se umane.
  4. Rota­zio­ne del per­so­na­lePos­si­bilm­en­te ruo­ta­re il per­so­na­le per dare a tut­to il per­so­na­le l’op­por­tu­ni­tà di lavora­re e dis­tri­bui­re le ore di lavoro in modo più equo.
  5. Nuo­ve tec­no­lo­gie o auto­ma­zio­ne: Il Intro­du­zi­o­ne di nuo­ve tec­no­lo­gie o sis­te­mi auto­ma­tiz­za­ti potreb­be port­are a un minor nume­ro di dipendenti.
  6. Flut­tua­zio­ni sta­gio­na­liL’ora­rio di lavoro potreb­be esse­re sog­get­to a flut­tua­zio­ni sta­gio­na­li, ad esem­pio se in alcu­ni mesi è neces­sa­rio meno per­so­na­le di sicurezza.
  7. Modi­fi­che dei cont­rat­ti con i cli­entiÈ pos­si­bi­le che i cont­rat­ti con i cli­enti sia­no cam­bia­ti e che ques­to com­por­ti una ridu­zi­o­ne del volu­me di lavoro.
  8. Restri­zio­ni lega­liPotreb­be­ro esser­ci (nuo­ve) restri­zio­ni lega­li, come i limi­ti mas­si­mi per l’ora­rio di lavoro o i peri­odi di ripo­so tra i tur­ni. Oppu­re i requi­si­ti esis­ten­ti (ad esem­pio, la leg­ge sul­l’ora­rio di lavoro) ven­go­no ora segui­ti meglio.
  9. Ferie azi­end­a­li o pau­se sta­gio­na­li del­l’a­zi­en­daIl vos­tro dato­re di lavoro potreb­be aver deciso di ridur­re l’ora­rio di lavoro in deter­mi­na­ti peri­odi, come le vacan­ze azi­end­a­li o le pau­se sta­gio­na­li (dai cli­enti). Inolt­re, ad esem­pio, la pan­de­mia di Covid ha cau­sa­to tem­pora­nei scon­vol­gi­men­ti all’in­ter­no del settore. 
  10. Rist­rut­tu­ra­zio­ne inter­na del­l’a­zi­en­daIl vos­tro dato­re di lavoro può effet­tua­re una rist­rut­tu­ra­zio­ne inter­na che com­por­ta una riva­lu­ta­zio­ne del­l’ora­rio di lavoro e del­l’al­lo­ca­zio­ne del­le risorse.

Qua­li opzio­ni ho se il mio dato­re di lavoro mi assegna meno lavoro?

Natur­al­men­te, non vale la pena dis­cu­te­re di una o due ore. Tut­ta­via, la per­di­ta del 20, 30, 40 o anche più ore di lavoro è un pro­ble­ma serio, per­ché anche voi dove­te gua­d­ag­nar­vi da vive­re. Se il vos­tro capo vi rimuo­ve dai tur­ni di ser­vi­zio, vi assegna un nume­ro di tur­ni signi­fi­ca­tiv­a­men­te infe­rio­re ris­pet­to al soli­to e non ottenete le vost­re ore, ave­te le seguen­ti opzioni:

  1. Con­troll­a­re il cont­rat­to di lavoro!
    Ques­to è il pun­to più importan­te. Di nor­ma, è decisi­vo ciò che è sta­to con­corda­to nel cont­rat­to di lavoro. Ad esem­pio, se c’è scritto “a tem­po pie­no”, il dato­re di lavoro è obbli­ga­to ad assu­mer­vi di con­se­guen­za. Ciò che si inten­de per tem­po pie­no è soli­ta­men­te rego­la­to dal ris­pet­tivo cont­rat­to col­let­tivo. Spes­so vie­ne con­corda­to anche un nume­ro spe­ci­fi­co di ore. Se, ad esem­pio, il cont­rat­to di lavoro pre­ve­de 170 ore al mese, ques­to nume­ro di ore deve esse­re ris­pett­a­to (a par­te pic­co­le varia­zio­ni, ad esem­pio in caso di malattia).
  2. Con­sul­ta­te il regis­tro di ser­vi­zio!
    La pro­gram­ma­zio­ne dei tur­ni nei ser­vi­zi di sicu­rez­za, ad esem­pio nella sicu­rez­za del­le fabbri­che, vie­ne spes­so effet­tua­ta sul­la base di un rit­mo di tur­ni fis­so. In ques­to modo è pos­si­bi­le una pia­ni­fi­ca­zio­ne approssi­ma­ti­va in anti­ci­po, natur­al­men­te con un cer­to gra­do di incer­tez­za (ad esem­pio, a cau­sa del­la pia­ni­fi­ca­zio­ne del­le vacan­ze eter­ne). Tut­ta­via, è decisi­vo l’ef­fet­tivo tur­no di ser­vi­zio per il mese suc­ces­si­vo: se è indi­ca­to, ad esem­pio, un nume­ro di tur­ni pari a 20, si è auto­riz­za­ti a lavora­re per ques­to nume­ro di tur­ni. Una vol­ta pubbli­ca­to, l’ora­rio di ser­vi­zio può esse­re modi­fi­ca­to solo dopo aver con­sult­a­to i dipendenti.
  3. Cer­ca­te il dia­lo­go e offri­te atti­va­men­te le pres­ta­zio­ni lavo­ra­ti­ve!
    Mol­te cose posso­no esse­re chia­ri­te attra­ver­so la comu­ni­ca­zio­ne. Cer­ca­te di parl­a­re con il vos­tro super­vi­so­re e di rag­gi­unge­re un accordo. Importan­te: comu­ni­ca­te che non sie­te d’ac­cordo con le modi­fi­che e offri­te espli­ci­ta­men­te la vos­tra pres­ta­zio­ne lavo­ra­ti­va! Il vos­tro dato­re di lavoro è obbli­ga­to a dar­vi il lavoro secon­do il cont­rat­to di lavoro esis­ten­te, voi for­ni­te la vos­tra pres­ta­zio­ne lavo­ra­ti­va secon­do il contratto. 
  4. Il vos­tro dato­re di lavoro non reagis­ce? Invia­te un pro­me­mo­ria scritto!
    Infor­ma­te il vos­tro dato­re di lavoro per iscritto degli aspet­ti sopra men­zio­na­ti. La for­ma scrit­ta è importan­te per ave­re una pro­va. Sta­bi­li­te una sca­den­za per il vos­tro capo, ma con­ti­nua­te a esse­re gen­ti­li e col­la­bo­ra­ti­vi. Dopo tut­to, di soli­to vole­te con­ti­nu­are a lavora­re per il vos­tro dato­re di lavoro.
  5. Se non c’è nulla da fare: lamen­ta­te­vi!
    Se tut­to il res­to fal­lis­ce, il dato­re di lavoro non reagis­ce e le trat­ta­ti­ve (even­tu­al­men­te anche con il comi­ta­to azi­end­a­le) non han­no por­tato ad alcun risult­a­to, l’u­ni­ca opzio­ne è quella di intra­pren­de­re un’a­zio­ne lega­le pres­so il tri­bu­na­le del lavoro.

L’av­vo­ca­to Jörg Zitz­mann ha pre­sen­ta­to magni­fi­ca­men­te i fat­ti del caso nel docu­men­to Cana­le You­Tube del­l’­Ac­ca­de­mia per la Sicu­rez­za:

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